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AVV. MAURIZIO VILLANI – ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE E PROCESSO TRIBUTARIO

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ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE E PROCESSO TRIBUTARIO GRAVI CONSEGUENZE PROCESSUALI NECESSARIE ED URGENTI MODIFICHE LEGISLATIVE

A) NORMATIVA L’art. 6 del Decreto legge n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 dell’01/12/2016 (in G.U. n. 282 del 02/12/2016 – S.O. n. 53 ed entrata in vigore il 03/12/2016) prevede la definizione agevolata (c.d. rottamazione) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, gli interessi di dilazione nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999. Di conseguenza, sono dovute soltanto: – le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi; – l’aggio ed i rimborsi delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

L’art. 6, comma 2, cit. stabilisce tassativamente che il debitore entro il 31 marzo 2017 deve presentare all’agente della riscossione apposita dichiarazione (Modello DA1): – indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cinque; – indicando la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione; – assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Quest’ultima condizione, esposta in modo così apodittico dal legislatore, deve essere ben chiarita al contribuente per evitare spiacevoli e gravi sorprese dal punto di vista processuale, tenendo conto che l’estinzione del processo può avvenire in tre casi diversi e distinti, che non devono essere confusi: – per rinuncia (art. 44 D.Lgs. n. 546/92); – per inattività delle parti (art. 45 D.Lgs. n. 546/92); – per cessazione della materia del contendere (articoli 46 e 48, comma 2, e 48-bis, comma 4,D.Lgs. n. 546/92). Prima di chiarire quanto sopra, secondo me, è opportuno fare una breve analisi storica delle precedenti rottamazioni…Per leggere tutto l’articolo apri l’allegato

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